Legge 22 maggio 1971, n. 343 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana.
Un'apposita legge regionale, emanata previa consultazione degli enti destinatari della delega, stabilisce norme generali sulle modalità e i limiti
Legge 22 maggio 1971, n. 343 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana.
Delega di funzioni regionali
Legge 22 maggio 1971, n. 343 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana.
Revoca della delega e sostituzione
Legge 22 maggio 1971, n. 343 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana.
Divieto di delega e di decretazione d'urgenza
Legge 22 maggio 1971, n. 343 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana.
Gli indirizzi relativi alle attività delegate sono contenuti nella legge di delega.
Legge 22 maggio 1971, n. 343 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana.
Gli enti locali devono essere consultati in ordine al contenuto della delega, alle modalità del suo esercizio, agli aspetti organizzativi e
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Non possono essere esercitate dalla Giunta, né in via di urgenza, né per delega, le funzioni di competenza del Consiglio.
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La delega è revocata con legge regionale, sentiti gli enti delegati, in caso di gravi e reiterate violazioni di direttive regionali.